Se altre associazioni vogliono aderire, questo è lo statuto

 

 

 

 

Statuto di UAC

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Denominazione, sede, durata, scopo

Art. 1 E' costituita in Bondeno (FE) l' Unione delle Associazioni Culturali (UAC) , non a scopo di lucro . La denominazione è: “UAC" con sede in Via Mazzini 28 a Bondeno (Fe).

Art. 2 La durata dell'associazione e' illimitata.

Art.3 Scopi dell' associazione sono:

- dare una rappresentanza comune alle associazioni culturali che non hanno fini di lucro e libere, per statuto, da condizionamenti partitici, economici, confessionali ; tutelarne gli interessi, fornendo loro una base di rappresentanza piu' ampia; pubblicizzare i problemi economici e fiscali dell'associazionismo, anche collaborando con altre realtà a livello nazionale;

- promuovere manifestazioni comuni .

Art. 4 L'associazione si intende costituita dai presidenti delle associazioni aderenti (o dai vice-presidenti, in loro assenza).

Consiglio Direttivo

Art. 5 Il Consiglio Direttivo e' composto dai presidenti delle associazioni aderenti

Il Consiglio elegge il Presidente (che rimane in carica un semestre, a turno tra tutte le associazioni; il Vicepresidente è scelto tra i soci del circolo in carica in quel periodo) fissa le responsabilita' degli altri consiglieri in ordine all'attivita' svolta dalla associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o almeno un terzo dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente ed e' valido se presente la maggioranza dei consiglieri. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza e vengono verbalizzate su apposito registro (a disposizione dei soci dei circoli aderenti, anche via Internet), ma i circoli sono liberi di aderire o meno alle iniziative proposte.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo deve: A. Programmare e promuovere le attivita' previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dai circoli aderenti; B. Valutare le richieste di adesione di altri circoli . Alle sedute del consiglio possono partecipare invitati a titolo consultivo.

Art. 7 Il Presidente pro-tempore cura la rappresentanza, ma la firma spetta ai presidenti dei singoli circoli aderenti. In caso di impedimento o mancanza, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 8 Le riunioni hanno luogo nei locali di una delle associazioni aderenti, concessa di volta in volta, a seconda della disponibilità. Sono ammesse anche riunioni in videoconferenza e decisioni concordate per via telematica, avvalendosi della disciplina della "firma elettronica"

Bilancio

Art.9 L’Unione non ha un bilancio proprio e, nel caso di iniziative comuni, i fondi vengono dati o ricevuti dai circoli in funzione della disponibilità o dei preventivi da loro presentati.

Disposizione finale

Art. 10 Per quanto non compreso nel presente statuto decide il consiglio a maggioranza assoluta dei partecipanti, nel rispetto delle leggi vigenti. In caso di controversia il foro competente e quello di Ferrara.