Gent.ssimo Sig.

SINDACO

Comune di Bondeno

p.zza Garibaldi

I – 44012 Bondeno (FE) Bondeno, …………………………



Oggetto: Osservazioni tecniche in merito al progetto, Adozione P.R.U. ai sensi art. 4 e 5 L.R. 19/98 inerente al comparto urbanistico tra via Pironi, p.zza Gramsci e via De Amicis denominato complesso pubblico-privato “Area Grandi”.



Il sottoscritto, ……………………………………, …………………………………, cod. fis. n. ………………………………, residente a ………………………………), prov. di …, via/piazza …………………………, n. …, tel. n. ………………………, e-mail …………………………, con il presente documento intende presentare formali osservazioni tecniche allo strumento urbanistico in oggetto.

Con tale intento, quindi, sono stati messi a confronto l’articolato della L.R. di riferimento (la Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 19, Norme in materia di riqualificazione urbana), sia con le informazioni tecniche contenute nella “Relazione generale” del P.R.U. in oggetto, sia con le decisioni deliberate dall’Amministrazione Comunale di Bondeno in proposito (DCC, n. 118 del 05/11/2003).

Da tale confronto emergono i seguenti deficit procedurali ed interpretativi, che il sottoscritto porta alla sua attenzione per ottenere una confacente e soddisfacente risposta in merito.


1 – In riferimento all’art. 2, Individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 1.

In merito agli «ambiti del territorio comunale» assoggettati al P.R.U. in oggetto, il progetto presentato manca dell’elaborazione di uno specifico P.R.U. “Via Pironi” – così come previsto dal PRG approvato –, e originariamente destinato ad una riqualificazione integrata, sia delle dotazioni ambientali dell’area, sia alla soluzione dei contestuali problemi di traffico e viabilità.

Il progetto presentato, infatti, interviene su di un settore limitato dell’ambito “Via Pironi”:

a) con inefficaci e congestionanti proposte inerenti la viabilità;

b) erodendo una parte consistente del patrimonio pubblico dei giardini di via Pironi (senza una democratica consultazione della cittadinanza in merito a tale trasformazione), per l’attivazione di un ulteriore servizio commerciale – e dell’attinente spazio a parcheggio – di cui Bondeno è sufficientemente dotato.


2 – In riferimento all’art. 2, Individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 2.

Il P.R.U. in oggetto interviene su due comparti dell’ambito in analisi (il “Verde privato” dell’area “Grandi”; il “Verde pubblico” di via Pironi), con proposte che, di norma, richiedono precise Varianti delle originarie destinazioni di PRG (vedi N.T.A., art. 29, comma 4. secondo capoverso).

Come specificato nell’art. 2, comma 2. della L.R. di riferimento, quindi, nel caso in cui «le scelte in merito agli ambiti da riqualificare […] sono tali da prefigurare che il programma di riqualificazione urbana comporterà variante al piano regolatore generale […] la delibera d’adozione è assunta previo parere della Giunta Provinciale».

Alla data di adozione del P.R.U. in oggetto il documento è mancante.


3 – In riferimento all’art. 3, Partecipazione degli operatori pubblici e privati, L.R. 19/98, comma 1.

A differenza di quanto previsto in questo comma («L’Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati nella predisposizione e nell’attuazione del programma di riqualificazione […]»), la predisposizione del P.R.U. in oggetto risulta totalmente carico dell’Amministrazione comunale (vedi D.G.M. n. 112, del 05/04/2001, incarico all’arch. Matteo Casari).


4 – In riferimento all’art. 3, Partecipazione degli operatori pubblici e privati, L.R. 19/98, comma 1.

A differenza di quanto previsto in questo comma («L’Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati […] attraverso un concorso pubblico […]»), quest’Amministrazione non ha promosso tale «concorso pubblico», ed invece ha attivato con il privato interessato alla realizzazione dell’opera delle procedure negoziali che sono risultate né pubbliche né trasparenti.


5 – In riferimento all’art. 3, Partecipazione degli operatori pubblici e privati, L.R. 19/98, comma 1, lett. a).

La partecipazione dei privati al P.R.U. prevede l’elaborazione, da parte dei privati interessati, di «uno studio di fattibilità degli interventi proposti» (per la complessa articolazione del citato “Studio di fattibilità”, vedi il §. 5., Elementi per la predisposizione delle proposte, dell’Allegato “A” alla DGR 2564/2002, pp. 12-14)è. Elaborato, questo, non richiesto ed assente nell’“Atto unilaterale d’obbligo”.

In questo caso sussiste un contenzioso interpretativo del successivo comma 2, dello stesso articolo.

Infatti, il suo sviluppo («Nel caso in cui gli ambiti da assoggettare a riqualificazione […] siano presenti immobili di proprietà privata […] in luogo del concorso pubblico il Comune attiva con gli interessati […] procedure negoziali volte a definire le forme della loro partecipazione al programma»), non esclude intrinsecamente l’elaborazione del suddetto “Studio di fattibilità”, che risulta invece l’indispensabile strumento previsionale destinato ad una definizione trasparente della forma e della modalità di partecipazione del soggetto privato al programma.


6 – In riferimento all’art. 3, Partecipazione degli operatori pubblici e privati, L.R. 19/98, comma 1, lett. c).

La partecipazione dei privati al P.R.U. prevede l’elaborazione, da parte dei privati interessati, di «uno studio degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano». Elaborato, questo, non richiesto ed assente nell’“Atto unilaterale d’obbligo”.

Anche in questo caso sussiste un contenzioso interpretativo del successivo comma 2, dello stesso articolo.

Infatti, il suo sviluppo («Nel caso in cui gli ambiti da assoggettare a riqualificazione […] siano presenti immobili di proprietà privata […] in luogo del concorso pubblico il Comune attiva con gli interessati […] procedure negoziali volte a definire le forme della loro partecipazione al programma»), non esclude intrinsecamente l’elaborazione del suddetto «studio degli effetti […]», che risulta invece l’indispensabile strumento previsionale destinato ad una definizione trasparente della sostenibilità ambientale del progetto previsto.


7 – In riferimento all’art. 4, Programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 3., lett. a).

In relazione al previsto obiettivo: «Il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza»; se, come specificato nella “Relazione generale”, «L’intervento consentirà il risanamento dell’intero comparto edilizie compresa l’area a verde retrostante […]», tale proposto risanamento risulta avere un forte impatto negativo sull’originaria qualità urbana del comparto, prospettando un risanamento funzionale decisamente “fuori scala” rispetto le esigenze economiche e funzionali dell’area.


8 – In riferimento all’art. 4, Programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 3., lett. b).

In relazione al previsto obiettivo: «L’arricchimento delle dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti», il progetto, al contrario, propone:

un inefficace e vincolante arricchimento monofunzionale (esclusivamente commerciale) della dotazione dei servizi;

un grosso blocco di verde pubblico (dai 1.500 ai 1.800 mq) è soppresso per allestire l’accesso al parcheggio retrostante il previsto hard discount; la fragile proposta di compattazione tra i giardini della “Carlotta” e l’area verde di p.zza Gramsci non ripaga certamente di questa gravosa perdita.

Inoltre la soluzione viabilistica proposta:

a) è fortemente vincolata alla soluzione dell’accesso al citato parcheggio (quindi con una precisa valenza privatistica);

b) produce un aggravio della congestione di questo punto critico della viabilità di via Pironi (accesso da via della Libertà, svincolo verso la piazza Garibaldi);

c) mette in secondo piano l’esigenza di una riqualificazione complessiva del comparto “Via Pironi” (destinatario di un apposito PRU non attivato, vedi §. 1); asse viario nevralgico nello sviluppo viabilistico di Bondeno, che viene così monopolizzato da un trasporto automobilistico che rende inattuabili e pericolose quelle possibili proposte di riequilibrio del traffico ciclabile e pedonale.


9 – In riferimento all’art. 4, Programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 3., lett. c).

In relazione al previsto obiettivo: «La riduzione della congestione urbana, garantendo l’accessibilità nelle sue varie forme», come anche specificato nei punti precedenti, la richiesta di «riduzione della congestione urbana», non solo è ampiamente disattesa – e quindi l’accessibilità a quest’area pregiata del CS di Bondeno risulterà forzatamente monofunzionale e aggravata da pesanti ricadute inquinanti –, ma produrrà inoltre, in una sua condizione a regime, un perdurante sovraccarico del traffico su gomma (automobilistico e trasportistico) che investirà negativamente la qualità fruitiva ed ambientale dell’intera area urbana innervata dall’asse di via Pironi.


10 – In riferimento all’art. 4, Programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 3., lett. d).

In relazione al previsto obiettivo: «Il risparmio dell’uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche», l’intervento proposto produrrà:

un negativo spreco di risorse ambientali (il verde, pubblico e privato);

un sovraccarico d’emissioni inquinanti (aumento del traffico automobilistico e dello scarto di imballaggio prodotto dal punto di vendita);

l’irrimediabile perdita di uno spazio urbano di qualità – e recuperabile, invece, attraverso mirate azioni di recupero e riqualificazione sostenute dalla RER –, per l’impianto di un’attività di scarso rendimento, sia sociale che economico-occupazionale;

lo scatenamento (nella fase di cantierazione dell’opera e in quella dell’impianto commerciale a regime) di un insostenibile carico urbanistico, capace di produrre una gamma complessa di negativi inquinamenti ambientali: visivo, sonoro, fruitivo.


11 – In riferimento all’art. 4, Programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 3., lett. e).

In relazione al previsto obiettivo: «La realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento a quella in locazione»: sebbene il P.R.U. presentato produca una previsione progettuale rispetto la dotazione abitativa programmata (non individuandone, però, né la destinazione né la tipologia locativa), la natura esclusivamente commerciale della ditta coinvolta nel progetto rende a tutt’oggi assai poco credibile un suo effettivo impegno per il settore abitativo del progetto; significativamente, d’altra parte, l’“Atto unilaterale d’obbligo” sottoscritto non contiene indicazioni precise rispetto le priorità attuative del progetto stesso, soprattutto in merito agli interventi abitativi.


12 – In riferimento all’art. 4, Programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 3., lett. f).

In relazione al previsto obiettivo: «La qualità sociale e nuova occupazione qualificata», l’attestata monosettorialità commerciale (hard-discount) che vincola il maggiore investimento finanziario previsto:

risulta fortemente negativa rispetto l’esigenza di una differenziazione “di qualità” dell’offerta commerciale del CS;

scatena un’insostenibile concorrenza con i preesistenti punti vendita di settore del CS;

non produrrà un sensibile aumento e specializzazione occupazionale.

Inoltre l’offerta di punti vendita nella prevista galleria commerciale risulta priva di qualsiasi offerta facilitativa e promozionale.


13 – In riferimento all’art. 4, Programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 4., lett. g).

Nel progetto presentato manca una tavola riportante «l’individuazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici e normativi».


14 – In riferimento all’art. 5, Approvazione del programma di riqualificazione urbana, L.R. 19/98, comma 2.

Anche in questo caso, essendo necessaria l’attivazione di specifiche Varianti (vedi il §. 1), per l’approvazione del programma in oggetto è indispensabile la predisposizione di accordi di programma in variante (ex art. 14, L.R. 6/95), procedura non attivata.


15 Più in generale, vista la finalità strategica con cui la Regione Emilia-Romagna predispone reiteratamente appositi strumenti finanziari per il sostegno, ad esempio, di interventi di “Riqualificazione urbana” (la presente L.R. 19/98) e di “Piani di recupero” (L.R. 16/02), risulta politicamente quanto mai negativo, in più attesta una precisa incapacità amministrativa, che questa Amministrazione comunale non sappia intercettare o non voglia usufruire delle risorse finanziarie regionali appositamente predisposte.


16Più in generale, la predisposizione e l’articolazione del P.R.U. in oggetto, denuncia chiaramente la natura pregiudizialmente privatista – e quindi un indotto visibilmente negativo per l’interesse pubblico – dei miopi interventi di riqualificazione proposti.

L’esigenza di promuovere l’attiva e responsabile partecipazione del Privato ai programmi di governo di uno sviluppo sostenibile della città e del territorio, non legittima un’irresponsabile delega, una deficitaria posizione dell’Ente pubblico all’interno dell’ormai indispensabile concertazione dei programmi urbanistici: un ruolo di responsabilità nel controllo e nella codecisione di detti programmi da parte dell’Ente pubblico, a cui la legislazione urbanistica ordinaria, la succitata strumentazione regionale, pregiudizialmente richiama.


17Più in generale, si è rilevata una significativa omissione della citata DCC, 118/2003, al punto in cui cita (p. 4, 11° capoverso): «visto il progetto di Programma di Riqualificazione urbana elaborato dall’arch. Matteo Casari, incaricato con DGM, 112/2001 […]».

Visionata infatti la DGM citata, emerge con chiarezza:

che l’incarico conferito con detta deliberazione non riguarda esclusivamente l’arch. Matteo Casari, ma anche gli architetti Romeo Farinella, Beatrice Galassi, Paola Onorati e Sabina Boselli (vedi p. 4, 7° capoverso);

che i PRU in attuazione, deliberati con la DGM citata, riguardano i comparti “Centro Storico” e del nodo Ponte Rana.

Quanto attestato significa concretamente – oltre la colpevole imprecisione nella definizione dei diversi professionisti incaricati (atto che potrebbe dare adito a legittimi ricorsi da parte dei professionisti indebitamente esclusi) – che le risorse regionali acquisite come “Contributo per sviluppo PRU”, sono state parzialmente impegnate in un progetto puntuale che:

a) anzitutto, non investe la complessità delle aree, così come previsto dalla stessa deliberazione;

b) inoltre tale progetto – come ampiamente dimostrato nei punti precedenti (in particolare i §§. 7-12) – non soddisfa assolutamente le finalità dei P.R.U., così come riportate nell’art 1, comma 1. della L.R. 19/98: «La Regione Emilia-Romagna promuove la riqualificazione urbana, favorendo una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture e il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano […]».


[Firma leggibile]


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Bondeno/VB_LIDL-GRANDI/PRU-03.11_OssDef4